Continuano le pillole legislative di Marta. Oggi parliamo di minorenni in hotel.
Lo sapevi che in Italia i minori possono soggiornare in albergo solo se accompagnati dai genitori o da un adulto maggiorenne?
Non è certo mia intenzione rovinare il progetto delle prossime vacanze a tutti i “giovani” lettori che vogliono girare la bella Italia magari zaino in spalla!
Però è bene sapere che il Ministero dell’Interno interpellato sul tema ha chiarito che:
- il minore accompagnato da almeno un genitore ha diritto a soggiornare in albergo naturalmente sempre che abbia con se un documento di riconoscimento
- il minore non accompagnato né dai genitori né da un adulto maggiorenne non può essere ospitato in albergo anche se munito di documento di riconoscimento
- il minore accompagnato da persona maggiorenne diversa dai genitori può soggiornare in albergo solo se la persona maggiorenne è munita di dichiarazione di assenso rilasciata dai genitori del minore.
Ti chiederai il motivo di queste restrizioni.
Ebbene questa volta la risposta la troviamo nel codice Civile italiano.
Infatti secondo l’articolo 2 del Codice Civile le persone minori degli anni 18 non hanno la capacità di agire ossia non possono compiere atti che comportino l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi.
Questo significa, tra l’altro, che i minori di 18 anni non possono stipulare autonomamente un contratto e poiché il soggiorno in albergo implica la conclusione di un contratto (nella fattispecie il contratto atipico di albergo) ecco spiegato il motivo per il quale il minore può soggiornare in albergo solo se accompagnato dal genitore (il quale sottoscriverà il contratto di albergo) o da un adulto maggiorenne munito della dichiarazione del genitore.
Quindi se avete meno di 18 anni e volete andare in vacanza senza genitori o un adulto informatevi bene prima di partire, chiamate l’albergo ed accertatevi che il vostro soggiorno sia assicurato!
Articolo di Marta Morrone